Art. 8.

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento,

 

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esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso alla Camera dei deputati se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione di decreti di cui all'articolo 77.
      Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Senato stesso, che può proporre emendamenti da sottoporre all'approvazione della Camera dei deputati».